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Alberghi

Che cos'è

Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico e realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva (conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici comunali) che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

Negli alberghi sono consentite:
a) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 62/2018 (Codice del commercio);
b) l’attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della L.R. 62/2018 stessa.

Negli alberghi è consentita la presenza di UNITA’ ABITATIVE, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva dell’esercizio.

Possono assumere la denominazione di MOTEL gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

Possono assumere la denominazione di VILLAGGIO ALBERGO gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Art. 33 comma 4 L.R. 86/2016

L’esercizio dell’attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
c) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali.


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali:

Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
In caso di società o di organismo collettivo, tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi del D.Lgs. 06.11.2011 n.159.

Requisiti soggettivi professionali:

Per l’attività di albergatore non sono previsti requisiti professionali.
La somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati non richiede il possesso dei requisiti professionali specifici per la somministrazione.

Requisiti soggettivi per i cittadini non UE:

Possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti oggettivi previsti per il livello minimo di classificazione (una stella) dal Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo:

  1. Un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a 7; nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall’articolo 26 comma 4 del Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo;
  2. Almeno un locale bagno ogni 8 posti letto o frazione, salvo quanto previsto per gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia;
  3. Un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
  4. Almeno un locale ad uso comune;
  5. Tutti i requisiti indicati nell’allegato C del Regolamento Regionale come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

Gli alberghi di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione edilizia devono avere:

  1. Almeno un locale bagno ogni 8 posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano;
  2. Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza.

Altri requisiti oggettivi:

  • Rispetto della vigente disciplina in materia urbanistico-edilizia igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, in locali aventi destinazione d’uso Tr – Turistico Ricettiva ed in possesso di regolare agibilità;
  • Ai fini della prevenzione incendi, fino ai 50 posti letto prima di iniziare l’attività occorre una SCIA che produce gli stessi effetti dell’istanza rilascio CPI
  • Ai fini della prevenzione incendi, per una capacità ricettiva superiore ai 50 posti letto occorre il parere di conformità sul progetto
  • Superficie minima di 8 mq nelle camere con un posto letto, nelle quali è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a 12 anni;
  • Superficie minima di 14 mq nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 mq per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a 12 anni;
  • Alle camere si deve accedere direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura;
  • Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, anche di vano soggiorno annesso ma separato e distinto, può assumere la denominazione di suite;
  • I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all’ingresso della struttura ricettiva;
  • All’esterno della struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile l’insegna con la denominazione dell’albergo e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione (da 1 a 5 stelle);
  • Nella zona di ricevimento dei clienti deve essere esposta in modo ben visibile la SCIA.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Chiunque intenda avviare, modificare o trasferire un’attività di albergo o in essa subentrare deve presentare una SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR codice attività 55.10.01R.

Alla SCIA deve essere allegata autocertificazione con la quale si dichiara la classificazione della struttura sulla base dei requisiti minimi obbligatori, che (sino ad emanazione del regolamento attuativo del Nuovo Testo Unico sul turismo L.R. 86/2016) sono indicati dal Regolamento n. 18r/2001 e sue modificazioni.

Il trasferimento e l’ampliamento della capacità ricettiva dell’attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell’immobile.

La sospensione e la cessazione dell’attività iniziata o esistente sono soggette a comunicazione al SUAP.

La SCIA può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti richiesti.
La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole fotografiche e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. In tali casi la somministrazione di alimenti e bevande non richiede il possesso dei requisiti professionali.

La SCIA ha efficacia immediata. Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 della L. 241/1990.

Costi e modalità di pagamento

A favore del Comune di Montemurlo

Vedi pagina Modulistica e diritti oppure in fondo a ogni pagina

A favore della Azienda USL n. 4 di Prato:

Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva) relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare – Vedi pagina Modulistica e diritti


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

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