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Attività di acconciatore

Che cos'è

L’attività di acconciatore (ossia barbiere e parrucchiere per uomo e donna) comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici.

In aggiunta, si possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.

Per l’effettuazione dei trattamenti e servizi, le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale prevista (v. Requisiti). A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.


Requisiti

Requisiti oggettivi:
disponibilità di un locale che sia conforme alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e commerciale

Requisiti soggettivi morali:
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia

Requisiti soggettivi professionali (art. 3 L. 174/2005):
Per essere abilitati occorre superare un esame tecnico-pratico ed essere in una delle seguenti condizioni:
a) aver svolto un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico o da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
b) aver svolto un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e aver svolto un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto a un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
Il periodo di inserimento di cui alle lettere a) e b) consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui sopra. Questo può essere individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente dell’impresa.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.

L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.


Come si ottiene

L’invio della pratica si effettua tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 96.02.01.

Apertura, Trasferimento di sede e Ampliamento o comunque modifiche dei locali sono soggetti a Scia.

Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, il SUAEP si riserva di controllare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di acconciatore e di adottare i necessari provvedimenti inibitori dell’attività in caso di accertata assenza dei requisiti medesimi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro un termine fissato in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Subingresso

La comunicazione deve essere effettuata:

  • nel subentro tra vivi, entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda;
  • nel subentro per causa di morte, entro un anno dal decesso del titolare.

Il subentrante deve possedere i requisiti morali e professionali necessari per l’esercizio dell’attività e i locali non devono aver subito modifiche.

In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. Nelle imprese artigiane l’erede o gli eredi, previa istanza scritta da presentare al SUEAP entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l’attività, ma dovrà comunque essere svolta da un responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.

Sospensione dell’attività
È fatto obbligo all’esercente di comunicare al SUEAP la sospensione dell’attività di acconciatore per periodi superiori ai 30 giorni consecutivi.

La sospensione può avere durata massima di 6 mesi (o di 365 giorni consecutivi se attività artigiana svolta ai sensi della L.R. 53/2008), salvo proroga in ipotesi di comprovata necessità, al termine dei quali l’interessato può riprendere regolarmente l’attività o comunicare la cessazione definitiva.

Cessazione
Il titolare dell’attività di acconciatore che intenda cessarla, nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 giorni dalla cessazione, a darne comunicazione al SUAEP.

Affitto di poltrona/cabina 

Il codice attività corrispondente su STAR è 96.02.01. Selezionando “Avvio”, all’interno del quadro E si chiede di indicare se l’attività viene “Svolta congiuntamente” o se la stessa è “Unica o prevalente”. Selezionando l’opzione “Svolta congiuntamente” sono mostrati i campi necessari all’inserimento dei riferimenti dell’attività presso la quale si intende esercitare l’affitto di poltrona/cabina.


Note

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

È possibile esercitare l’attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

Nei locali dove è svolta l’attività devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti.

Segnalazioni e precisazioni

Normativa


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Semplificazione amministrativa – Moduli unificati e standardizzati per attività produttive


Altre informazioni utili

Costi

Diritti di segreteria SUAP

Diritti ASL

 


Dove andare

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