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Attività di panificazione – Forno

Moduli unificati e standardizzati per attività produttive e polizia amministrativa: tutte le informazioni sulla Madia 2 (D.Lgs.222/2016). SCHEDA aggiornata (13/11/2018) ai nuovi modelli AUA

Che cos'è

L’attività di panificazione, come definita dalla Legge Regionale 18/2011, consiste nell’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.

Nell’ambito dell’attività di panificazione sono consentite:

  • l’attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
  • l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

​​Per ciascuna unità locale deve essere nominato un responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

 


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi professionali:

I panificatori in attività al 13.05.2011 (data della pubblicazione della Legge Regione Toscana 18/2011) che hanno comunicato il nominativo del responsabile dell’attività produttiva al SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (cioè entro il 12.08.2011) devono avere svolto un minimo 20 ore di aggiornamento professionale entro il 12.08.2016.

I panificatori in attività al 13.05.2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile al SUAP entro il 12.08.2011 e che rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto (art. 6 comma 4 L.R. 18/2011, vale a dire negli ultimi cinque anni antecedenti attività di panificazione, da minimo tredici mesi a tre anni anche non consecutivi nei tre anni) devono aver svolto un corso di formazione abbreviato della durata di 86 ore entro il 20.11.2014 (con i contenuti definiti dall’allegato B delle “Schede descrittive dei percorsi relativi all’attività di panificazione”). Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.

I panificatori in attività al 13.05.2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUAP entro il 12.08.2011 e che NON rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto, devono aver svolto un corso di formazione della durata di 300 ore entro il 20.11.2014 (con i contenuti definiti dall’allegato A delle “Schede descrittive dei percorsi relativi all’attività di panificazione”). Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.

Per i panificatori che hanno iniziato l’attività dopo il 13.05.2011 i tempi della formazione sono decorsi dal 20.11.2013 (data della pubblicazione dei percorsi) e devono aver svolto la formazione entro il 20.05.2014. Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.

Non sono tenuti alla frequenza del corso di formazione, ma restano obbligati all’aggiornamento professionale della durata minima di venti ore nel quinquennio, i responsabili dell’attività produttiva che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • diploma di istruzione secondaria superiore tecnico professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;
  • diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l’attività di panificazione conseguito nel sistema d’istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
  • attestato di qualifica attinente l’attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
  • aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell’ultimo quinquennio, relativa all’attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il centro per l’impiego o la CCIAA competenti per territorio;
  • qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.

Le violazioni degli obblighi relativi alla formazione e all’aggiornamento professionale sono sanzionate con somme variabili da € 1.000 a € 10.000. 

Requisiti oggettivi morali:

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti oggettivi

I locali devono avere destinazione d’uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ed essere conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici, gli arredi e le attrezzature.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Apertura, trasferimento di sede e trasformazione

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività di panificazione
  • la notifica ai fini della registrazione Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il SUAP può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

 

Esercizio di attività di panificazione con prevenzione incendi in caso di

  • impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kw
  • utilizzo di impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività di panificazione
  • la notifica ai fini della registrazione Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il SUAP può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi D.G.R.T. 1227/2015

  • obbligatoria se il consumo di farina è superiore a 1500 kg/giorno o il consumo idrico è superiore a 5 mc/giorno nel periodo di massima attività
  • attivabile comunque, su scelta dell’utente ed in alternativa all’autorizzazione generale, se il consumo di farina è compreso tra 300 e 1500 kg/giorno o il consumo idrico è inferiore a 5 mc/giorno nel periodo di massima attività 

Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l’attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all’acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni.

Se l’AUA deve essere richiesta in sede di avvio dell’attività di panificazione, occorrono, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:

Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale.

Se invece l’AUA deve essere richiesta successivamente all’avvio, durante l’esercizio dell’attività di panificazione (aumenta il consumo giornaliero di farina o di acqua), occorre presentare l’istanza in bollo per l’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), endoprocedimento AMB 10.1, selezionando ADEMPIMENTI TECNICI nel codice attività 10.71R all’interno di STAR.

 

Subingresso in attività di panificazione

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall’invio allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 10.71R, di quanto segue:

  • la comunicazione di subingresso
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

 

Subingresso in attività di panificazione, quando l’attività è soggetta a prevenzione incendi 

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico perle Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:

  • la comunicazione di subingresso
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco

 

Cessazione di attività di panificazione

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall’invio della comunicazione di cessazione allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa di riferimento:

  • art. 4 D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006 n. 248
  • tutte le norme di dettaglio dei procedimenti ambientali connessi

Responsabile

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