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Avvio attività di tintolavanderia professionale

Moduli unificati e standardizzati per attività produttive e polizia amministrativa: tutte le informazioni sulla Madia 2 (D.Lgs.222/2016)

Che cos'è

  1. Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa, costituita ed operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco ed umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Secondo il tipo di lavorazione effettuata e l’utilizzo di sostanze chimiche e/o pericolose, l’attività può rientrare nell’elenco delle industrie classificate insalubri (consulta la sezione “Allegati e documenti“) dal Decreto Ministero della Sanità del 05/09/1994 e pertanto essere soggetta al rispetto dei relativi requisiti e procedure.

Per ogni sede dell’impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi deve essere designato un Responsabile Tecnico che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Nei locali dove è svolta l’attività di tintolavanderia sono esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti e copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) depositata al SUAP.

Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione.

È vietato lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi:

Il titolare, il direttore tecnico ove previsto e, nel caso di associazioni,società, raggruppamenti, tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs 59/2011 (Codice Leggi Antimafia)  non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 dello stesso D.Lgs 59/2011.

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Per ogni sede dell’impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi deve essere designato – nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all’impresa – un Responsabile Tecnico in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale prescritti dall’art. 2 della Legge 84/2006:

  1. Frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di 1 anno;
  2. Attestato di qualifica in materia attinente all’attività svolta conseguito ai sensi della legislazione vigente sulla formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento lavorativo della durata di almeno un anno presso imprese del settore, effettuato nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
  3. Diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
  4. Periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

– 1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

– 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

– 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di 5 anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

I titoli di studio costituenti requisito valido ai fini dell’idoneità professionale ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. c) sono quelli individuati dall’Accordo adottato in sede di Conferenza Regioni e Province Autonome il 20/12/2012 e recepiti dalla D.P.G.R. n. 1172 del 23/12/2013.

Sebbene previsti dalla Legge Regionale Toscana 56/2013, i percorsi formativi per conseguire il requisito di idoneità professionale previsto dalla normativa statale non sono stati avviati sul territorio da parte degli organismi formativi accreditati per la formazione.

La Legge Regionale Toscana n. 6 del 27/01/2016, introducendo un comma 2-bis all’art. 12 della L.R. 56/2013, è intervenuta con una proroga di tre anni per poter conseguire, attraverso la frequenza dei percorsi formativi, l’idonetità professionale da parte del responsabile tecnico designato in modo provvisorio.

La proroga del termine fino al 20/02/2019 non riguarda le tintolavanderie che hanno già provveduto a comunicare al SUAP il nominativo di un Responsabile Tecnico professionalmente idoneo e designato in modo definitivo.

Con il parere n. 18008 del 9/02/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto necessaria la nomina di un Responsabile Tecnico anche per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria, salvo il caso in cui l’attività medesima non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti.

L’obbligo di designazione del Responsabile Tecnico non si applica alle lavanderie a gettoni, cioè a tutte le attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti nell’esercizio e per le quali è vietata la presenza di personale addetto ad un qualsiasi servizio, ivi comprese le attività accessorie, quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.

Requisiti oggettivi:

  • Destinazione d’uso “Industriale/Artigianale” dei locali in cui si insedia l’attività (per le lavanderie ad uso civile è consentita anche destinazione d’uso “Commerciale”);
  • Assenza della dichiarazione di inagibilità dei locali da parte di specifica ordinanza sindacale dei locali in cui viene insediata l’attività, o, nel caso di precedente dichiarazione di inagibilità degli stessi, successivo deposito di  certificato di agibilità atto a superare l’ordinanza;
  • Rispetto dei requisiti igienico-edilizi richiamati dal Regolamento edilizio, dal D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e da ogni altra normativa vigente in materia;
  • Rispetto dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione territoriale acustica, attestato da certificazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato iscritto in apposito albo regionale, ai sensi della legge 447/95 e L.R.T. n. 89/1998 o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 37 e 76 DPR 445/2000 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011, a meno che l’attività non rientri nell’elenco di cui all’allegato B del D.P.R. 277/2011 e sia quindi esclusa dall’obbligo di presentazione dell’impatto acustico;
  • Rispetto delle norme ambientali e relativo possesso di autorizzazioni specifiche (autorizzazione allo scarico in fognatura, autorizzazione alle emissione in atmosfera, altre autorizzazioni ambientali);
  • Se l’impresa è soggetta all’ottenimento delle stesse ai sensi del D. Lgs 152/2006;
  • Previo adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa antincendio (possesso C.P.I. o presentazione SCIA ai fini della sicurezza antincendi), qualora l’attività esercitata rientri nelle ipotesi di cui all’Allegato “I” del D.P.R. 151/2011).

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per iniziare l’attività, modificarla o trasferirla occorre presentare al SUAP la specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR.

La SCIA ha efficacia immediata. Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 della L. 241/1990.

Anche la sospensione e la cessazione dell’attività iniziata o esistente sono soggette a comunicazione al SUAP.

Attivare su STAR gli eventuali altri adempimenti:

  • Solo nel caso in cui gli addetti alle lavorazioni siano superiori a tre,modello autocertificazione “Rapporto Informativo” ai sensi del D. Lgs 81/2008;
  • Solo nel caso di verifica dell’Idoneità Statica dei macchinari installati, certificato di idoneità statica redatto da tecnico abilitato.
  • Solo nel caso in cui l’attività rientri nell’elenco delle industrie insalubri è necessario ottenere la classificazione di industria insalubre

Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa di riferimento:

  • Legge 22.02.2006 n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia
  • Legge Regione Toscana 17.10.2013, n. 56 “Norme in materia di attività di tinto lavanderia”
  • Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 e D.M. 05.09.1994 “Elenco Industrie Insalubri”
  • Accordo Conferenza Regioni e Province Autonome del 20.12.2012 “Titoli di studio abilitanti per Responsabile Tecnico di Tintolavanderia”
  • D.P.G.R. 23.12.2013 n. 1172 “Indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia”
  • D.D.R.T. 538/2014 Approvazione percorso formativo “Formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia”
  • Legge Regione Toscana 27.01.2016 n. 6 (pubblicata sul BURT n. 3 del 05/02/2016) che ha concesso una ulteriore proroga per il conseguimento dell’idoneità professionale da parte del responsabile tecnico designato in modo provvisorio.

Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Semplificazione amministrativa – Moduli unificati e standardizzati per attività produttive


Altre informazioni utili


Dove andare

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