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Case e appartamenti per vacanze (C.A.V.)

Che cos'è

Sono case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.

Le CAV rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. L’utilizzo delle abitazioni per attività di CAV non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.

Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento regionale di attuazione 47/R/2018.

La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.

E’ obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.

Si applicano alle CAV le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, quali dettagliate negli articoli da 13 a 18 del regolamento regionale 47/R di attuazione della L.R. 86/2016.


Requisiti

REQUISITI SOGGETTIVI

  1. Il titolare della CAV e il suo rappresentante devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nel caso in cui il titolare della CAV sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al punto 1.
  3. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al punto 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’ articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 ).

REQUISITI STRUTTURALI

I locali destinati ad attività ricettiva di CAV devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
  • i seguenti servizi minimi assicurati quali requisiti previsti dall’art. 49 del regolamento regionale 47/R/2018 di attuazione:

a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) ricevimento degli ospiti;
f) televisore;
g) frigorifero;
h) wi-fi, tranne che il servizio non sia tecnicamente realizzabile o la struttura si pubblicizzi come “digital detox”.

Rientrano tra le dotazioni delle CAV, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.

L’utilizzo delle abitazioni per le attività di CAV non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

L’esercizio dell’attività di CAV è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUAP, esclusivamente on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.40.46R.

La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dall’articolo 54 della L.R. 86/2016 e dal
regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

Chi gestisce un’attività di CAV deve comunicare al SUAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di CAV, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP, sempre in modalità on line tramite STAR.

Il subentrante dichiara:

  • a) il trasferimento dell’attività;
  • b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della L.R. 86/2016.

La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

  • a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;
  • b) entro un anno dalla morte del titolare.

La sospensione dell’attività di CAV per un periodo superiore a giorni 15 è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP.

La cessazione dell’attività di CAV è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP entro trenta giorni dal suo verificarsi.

 

Costi e modalità di pagamento

A favore della Azienda USL Toscana Centro:

Tariffa ISP 6 del Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva di cui all’Allegato A della delibera n. 1103 del 21/07/2016 della Azienda USL Toscana Centro, con causale “diritti di istruttoria all’apertura di strutture ricettive extralberghiere”, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato a “Azienda USL 4 Prato, gestione riscossione, servizio igiene pubblica territorio”, tramite uffici postali o sportelli Banca Cassa di Risparmio di Firenze, oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso Cassa Risparmio di Firenze con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa di riferimento:

  • Legge Regionale Toscana 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”
  • Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, approvato con D.G.R. n. 873 del 30/07/2018

 

 


Responsabile

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Allegati e documenti

legge Regionale  20 dicembre 2016, n.86

regolamento 47R Turismo_7 agosto 2018


Modulistica


Altre informazioni utili

Comunicazione  e pubblicità prezzi delle strutture

Flussi turistici: adempimenti per  le strutture ricettive

 

 


Dove andare

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