Condhotel
Che cos'è
L’art. 23 della Legge Regionale Toscana 86/2016 (“Testo unico del sistema turistico regionale”) definisce condhotel gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.
Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legge 133/2014 convertito dalla Legge 164/2014 .
Requisiti
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Codice attività 55.10.01 (il medesimo degli alberghi) nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Note
Responsabile
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Allegati e documenti
– Legge Regionale Toscana 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)
Modulistica
Altre informazioni utili
Dove andare
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