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Locazioni turistiche

Che cos'è

Le Locazioni Turistiche sono le locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente

Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).

Inoltre, gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:

  1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  2. Le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy).


Requisiti


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Chi sul territorio provinciale di Prato dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve comunicare in modalità telematica le informazioni sulla struttura, entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto stipulato.

In fase di prima applicazione (a decorrere dal 1° marzo 2019) la comunicazione telematica si fa al Comune di Prato, che svolge la funzione per tutto il territorio provinciale, attraverso la piattaforma regionale “Turismo5”.

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato: ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo. Per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche – siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti – deve effettuare 2 comunicazioni.

Per informazioni su come accedere alla piattaforma regionale “Turismo5” per l’invio della comunicazione e dei flussi turistici consulta le indicazioni alla pagina della Regione Toscana.

Eventuali integrazioni o variazioni alla comunicazione effettuata devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.

Sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel caso in cui vengano forniti servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive ad esempio servizio di prima colazione, cambio biancheria, servizio di pulizia o di riassetto durante il soggiorno, servizio di ristorazione ecc. ,da euro 1000,00 a euro 6.000,00, e nel caso di incompleta o omessa comunicazione, da euro 250,00 a euro 1.500,00.


Note

Segnalazioni e precisazioni

PRECISAZIONI: La competenza in materia di Locazioni Turistiche, ferma la competenza dell’Ufficio Turismo del Comune Capoluogo (PRATO) non è del SUAP, ma dei Comuni (uffici turismo) . Tuttavia per la somiglianza con altre tipi di strutture extralberghiere si predispone la seguente scheda onnicomprensiva. Ad esse non si applica la disciplina delle CAV (case e appartamenti per vacanze) di cui all’art. 57 Legge R.T. 86/2016.

 

 

Normativa


Responsabile

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Allegati e documenti

File pdf Comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche – Allegato A in formato .pdf (42 kB)


Modulistica


Altre informazioni utili

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