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Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (MOGA)

Che cos'è

L’articolo 6 del D. Lgs. 29/2017, pubblicato il 18/03/2017, introduce l’obbligo per gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente (ASL) – per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006.

A tale obbligo, valido anche per operatori già registrati o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/04 e 853/04, si deve provvedere entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (2 aprile 2017), ossia entro il 31 luglio 2017, tramite il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività specifico e selezionando l’opzione “adempimenti tecnici” e l’endoprocedimento ASL 86.


Requisiti


Come si ottiene

Il D.Lgs. 29/2017 stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).

Nello specifico vengono interessati i seguenti regolamenti:

  • Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
  • Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
  • Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Sono state introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari, che vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all’esiguità del pericolo) l’organo di controllo procede a una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l’estinzione del procedimento senza sanzioni.

Costi e modalità di pagamento

A favore della Azienda USL n. 4 di Prato:

Tariffa Z34 relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

 


Note


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