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Media struttura di vendita (da 301 mq a 1500 mq) settore alimentare

Moduli unificati e standardizzati per attività produttive e polizia amministrativa: tutte le informazioni sulla Madia 2 (D.Lgs.222/2016)

Che cos'è

Si tratta dell’attività di commercio al dettaglio, soggetta a rilascio di autorizzazione, svolta in locali con destinazione d’uso commerciale con una superficie destinata alla vendita, compresa tra 301 e 2500 mq.

Per vendita al dettaglio, si intende l’attività svolta da chi, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su area privata in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature vetrine cabine di prova, casse e simili e le aree di esposizione della merce se accessibili alla clientela, anche se poste oltre le casse, purché collegate funzionalmente e direttamente all’unità immobiliare dell’esercizio stesso, compresi gli interrati ed i soppalchi rispondenti alle norme del vigente Regolamento Edilizio relative alle destinazioni d’uso commerciali. Non costituisce superficie di vendita l’area scoperta, adiacente all’esercizio, purché con superficie non superiore al 20% della superficie di vendita, nonché la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.

È possibile effettuare attività di vendita al dettaglio congiuntamente all’attività all’ingrosso (cioè all’attività di acquisto di merci e di rivendita ad altri commercianti od utilizzatori in grande) ed in tal caso la superficie di vendita va computata tenendo conto sia di quella destinata per l’esercizio dell’attività al dettaglio, sia di quella destinata per l’esercizio dell’attività all’ingrosso.

L’autorizzazione che è possibile richiedere, e ottenere se ve ne sono le condizioni, è distinta fra settore alimentare e non alimentare.



Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali:

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per il preposto, i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.11 del Codice del commercio

Comma 1 – Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Comma 3 – Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Comma 4 – Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Comma 5 – In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti soggettivi professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 59/2010), richiesti solo in caso di vendita di prodotti alimentari:

L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
  • Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti oggettivi:

  • Destinazione d’uso commerciale;
  • Locali conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia;
  • Disponibilità di area a parcheggio nella misura prevista dagli strumenti urbanistici comunali


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Tempi e iter della pratica

La documentazione è soggetta a verifica dei competenti uffici comunali, che potranno dettare specifiche prescrizioni per la salvaguardia del contesto urbano ed architettonico dell’edificio che accoglie l’attività commerciale.

L’autorizzazione all’apertura, al trasferimento della sede, all’ampliamento della superficie di vendita, ad esercitare la vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, ad esercitare congiuntamente ingrosso e dettaglio negli stessi locali e variazioni di un negozio di medie dimensioni è rilasciata dal SUAP entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, se la stessa è completa di tutta la documentazione e/o dichiarazioni o autocertificazioni necessarie. Trascorso tale termine, senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego o che il termine sia sospeso per comprovati motivi oggettivi, comunicati all’interessato secondo le norme procedurali generali, la domanda si intende accolta.

Qualora per l’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di un negozio di medie dimensioni sia nello stesso tempo richiesto il permesso a costruire; ai sensi della legge regionale n.62/2018, il titolo edilizio (permesso a costruire- di cui è competente l’area Edilizia del Comune di Vernio) e l’autorizzazione commerciale (di cui è competente il SUAP) verranno rilasciati contestualmente. Le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti avanzati per uno dei due procedimenti (edilizio o commerciale) sospendono i termini del procedimento di rilascio dell’altro atto.

La SCIA per subentrare o ridurre la superficie di vendita di un negozio di medie dimensioni ha efficacia immediata. Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L. 241/1990.


Note

Segnalazioni e precisazioni


Responsabile

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Allegati e documenti

Allegati e documenti


Modulistica

Semplificazione amministrativa – Moduli unificati e standardizzati per attività produttive


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Dove andare

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