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Residence

Che cos'è

I residence sono strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, arredate, corredate e dotate di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati. Devono essere ubicati in stabili a corpo unico o a più corpi.

La gestione dei residence può comprendere anche la somministrazione di bevande.

Il servizio di ricevimento (segreteria, informazioni, portierato) e eventuali servizi centralizzati, situati in uno degli stabili in cui si trovano le unità abitative, devono essere assicurati per almeno quattro ore al giorno, esclusi i festivi.
Se l’attività non è esercitata da una persona fisica, è obbligatoria la designazione di un gestore, che dovrà essere sempre reperibile. Il titolare o il gestore possono comunque nominare un loro rappresentante, purché in possesso dei requisiti previsti.

Il livello di classificazione viene indicato con il simbolo delle “chiavi”, da 2 a 4, in base ai servizi offerti. La classificazione è stabilita dal regolamento regionale D.P.G.R. 7 agosto 2007 n. 46/R, pubblicato sul BURT n. 26 del 14/08/2007.


Requisiti

Il titolare o gestore dell’attività, e, nel caso sia stato nominato, il loro rappresentante, nonché tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. n. 773/1931 e successive modifiche.

Il titolare o gestore del residence deve esporre, in modo ben visibile all’esterno, l’insegna con la denominazione, nonché l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione.

Caratteristiche dei locali

L’attività di residence può essere iniziata in locali che rispettino la vigente disciplina in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia, aventi destinazione d’uso Tr – Turistico Ricettiva ed in possesso di regolare agibilità. Inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

  1. Un numero di unità abitative per l’alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali è costituita dall’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza da bagno;
  2. I requisiti obbligatori per la classificazione a due chiavi, salvo siano posseduti requisiti di livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l’attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza;
  3. Nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate a più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.

Inoltre, all’interno delle camere deve essere esposta una tabella dei prezzi massimi praticati comprensivi del pernottamento e dei servizi offerti. Devono essere comunicati alla Provincia, i prezzi che si intende applicare e le caratteristiche della struttura, nonché, entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi massimi che si intende praticare dal 1 gennaio dell’anno successivo, se sono variati rispetto all’anno precedente.

Ai fini della classificazione della struttura (da 1 a 4 chiavi) gli interessati dichiarano, all’atto della presentazione della SCIA al SUAP, il livello e le caratteristiche della struttura e dei servizi offerti. In caso di variazione delle caratteristiche necessarie per il livello di classificazione posseduto, questa deve essere tempestivamente comunicata.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

L’apertura, il subentro, il trasferimento e le variazioni della capacità ricettiva dell’attività di residence sono subordinate alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Regionale STAR, con il codice attività 55.40.53R

Il trasferimento e l’ampliamento della capacità ricettiva dell’attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell’immobile.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo (testo coordinato delle leggi regionali n. 42/2000, n. 14/2005, n. 65/2010, n. 74/2012).

Regolamento di attuazione delle leggi regionali in materia di turismo: testo coordinato dei regolamenti regionali n.18/R del 23.04.2001 e n. 46/R del 07.08.2007, con le modifiche successivamente introdotte dal D.P.G.R. 24.09.2013 n. 52/R.


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