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Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO a seguito dell'entrata in vigore dal 13.12.2018 del "Codice del Commercio.

Che cos'è

L’attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande si esercita in occasione di riunioni straordinarie di persone (sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali), limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce.

L’attività è ordinariamente soggetta  al rispetto delle disposizioni del D.P.G.R. 40/R/2006 , che definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.

La somministrazione deve comunque risultare come attività accessoria o complementare alla manifestazione o all’evento: riferirsi cioè ad una attività principale (es. la sagra, il concerto) soggetta a preventiva e specifica autorizzazione di Polizia Amministrativa, ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Gli stand gastronomici devono essere completamente allestiti almeno 24 ore prima dell’inizio della manifestazione, per consentire lo svolgimento di eventuali sopralluoghi da parte della ASL.

Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, durante le manifestazioni musicali e sportive all’aperto possono essere previste limitazioni o divieti alla somministrazione di alcolici.
Se la manifestazione è svolta su suolo pubblico si deve ottenere specifica concessione di Occupazione di suolo pubblico e un’eventuale ordinanza di chiusura al traffico.

Casi in cui la somministrazione temporanea non è soggetta a notifica sanitaria:

Elenco di attività che non comportano obbligo di presentazione della notifica sanitaria – Azienda USL 4 in formato .pdf (121 kB)

 


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali:

non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia

art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.11 della L.R.T. 62/2018Codice del Commercio

  1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
    a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
  2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f)  permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
  3. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
  4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative

Requisiti soggettivi professionali:

non sono richiesti

Requisiti oggettivi:

l’attività non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per avviare un’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR, selezionando il codice attività 56.401 R.

La modulistica unica nazionale per la presentazione delle istanze di somministrazione temporanea (così come recepita con Delibera Giunta Regionale 646/2017) è pubblicata all’interno del codice 56.401R, attivando il quale, in fase di avvio, l’utente può scegliere fra:

–  l’endoprocedimento ASL 90 (Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Avvio in sede fissa)

– l’endoprocedimento ASL 91 (Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Avvio in sede non fissa).

  • all’interno dell’endoprocedimento ASL scegliere il seguente tipo di attività: ristorazione pubblica, e poi:

Le informazioni in essi contenute costituiscono ciò che la modulistica nazionale prevede venga trasmesso all’ASL in fase di avvio.

La Regione Toscana informa che tale modulistica non prevede l’inserimento da parte degli utenti dei dati usualmente contenuti nel quadro C e che l’individuazione della sede dell’attività è contenuta nel quadro E dello stesso codice; pertanto, le pratiche per le attività temporanee perverranno ai SUAP prive di quadro C.

Costi e modalità di pagamento

A favore della Azienda USL n. 4 di Prato:

Tariffa Z34 (importo consultabile nella sezione Diritti di questo sito), relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa:

  • Art. 52 della L.R.T. 62/2018Codice del Commercio
  • Regolamento D.P.G.R. 15/R/2009 di attuazione del Codice del Commercio (in “Allegati e documenti“);
  • D.P.G.R. 40/R/2006, che definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.

Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Semplificazione amministrativa – Moduli unificati e standardizzati per attività produttive


Altre informazioni utili


Dove andare

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