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Somministrazione ai soci di circoli privati

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO a seguito dell'entrata in vigore dal 13.12.2018 del "Codice del Commercio"

Che cos'è

Nelle sedi delle associazioni e nei circoli privati che aderiscono ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (es. ARCI, UISP, ACSI, ecc…), è possibile svolgere, direttamente o affidando in gestione a terzi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati.

La somministrazione può avvenire soltanto presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali e, prima di iniziare l’attività, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP.

Il tipo di attività consentita (es. preparazione e somministrazione di alimenti e bevande o sola somministrazione) è descritta nella comunicazione stessa.


Requisiti

A chi è rivolto

Per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci occorre che il presidente pro-tempore dichiari:

  • requisiti di onorabilità indicati in modo specifico nel modulo unificato e standardizzato;
  • affiliazione ad ente o organizzazione nazionale avente finalità assistenziale riconosciuta dal Ministero dell’Interno;
  • locali dove avviene la somministrazione conformi alle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal DM 564/92 e successive modificazioni;
  • di essere un’associazione senza scopo di lucro, secondo le disposizioni previste dall’articolo 148, commi 3, 5 e 8, del testo unico delle imposte sui redditi;
  • di possedere un atto costitutivo ed uno statuto registrati all’Agenzia delle Entrate o redatti con atto pubblico (del notaio) o scrittura privata autenticata da un notaio.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere affidata, in gestione temporanea, ad altro soggetto, previa stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda redatto da notaio o tramite scrittura privata autenticata dal notaio.

Con il D.P.R. 147/2012, di modifica del D.Lgs. 59/2010 – Direttiva Servizi, è stato chiarito che non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione ed il commercio indicati all’art. 71, qualora la somministrazione sia riservata ai propri soci, anche nel caso in cui la somministrazione si affidata ad una ditta esterna.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per iniziare l’attività di somministrazione ai soci di circoli privati, modificarla o trasferirla occorre presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUAP) l’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.210 R.

Tempi e iter della pratica

L’attività di somministrazione ai soci può essere iniziata dal giorno di presentazione della SCIA amministrativo-sanitaria.


Note


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

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