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Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi

Che cos'è

Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, per il consumo sul posto, all’interno di pubblici esercizi o in aree esterne attrezzate a tal fine.


Requisiti

Requisiti oggettivi:

  • disponibilità di un locale che sia conforme alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso commerciale
  • rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria di cui al Reg. CE 852/2004 e alla DPGR 40/R/2006 (v. notifica sanitaria)
  • conformità del locale al DM 564/92 e s.m.i. sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni o con spazi che permettano un accesso all’esterno, ecc).

Requisiti soggettivi morali (art. 71 D.Lgs. 59/2010):

non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi professionali (art. 71 D.Lgs. 59/2010):

possedere uno dei seguenti requisiti, alternativamente:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano

b) avere, per almeno 2 anni (anche non continuativi) nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare; quanto sopra comprovato dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l’iscrizione al registro esercenti il commercio (REC)

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.


Come si ottiene

L’invio della pratica si effettua tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.101R.

Apertura, Trasferimento di sede e Ampliamento o comunque modifiche dei locali sono soggetti a Scia.

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il SUAP può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

SubingressoLa comunicazione deve essere effettuata:

  • nel subentro tra vivi, entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda;
  • nel subentro per causa di morte, entro un anno dal decesso del titolare.

Il subentrante deve possedere i requisiti morali e professionali necessari per l’esercizio dell’attività e i locali non devono aver subito modifiche.

In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. L’erede o gli eredi potranno continuare ad esercitare l’attività a titolo provvisorio. Qualora entro un anno dalla data della morte del titolare il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali, il titolo abilitativo decade.

Sospensione dell’attività
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi.

Cessazione
Il titolare dell’attività che intenda cessarla, nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 giorni dalla cessazione, a darne comunicazione al SUAEP.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Semplificazione amministrativa – Moduli unificati e standardizzati per attività produttive


Altre informazioni utili

Costi

Diritti di segreteria SUAP

Diritti ASL


Dove andare

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