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Strutture socio-sanitarie

Approvata con decreto regionale n. 19880 del 12.12.2018 la modulistica relativa alle strutture di accoglienza sociali e socio sanitarie: soggette a comunicazione (art. 22 DPGR 9.1.2018, n.2/R) e soggette ad autorizzazione (art. 21 DPGR 9.1.2018, n.2/R). Aggiornati i relativi codici attività in STAR.

Che cos'è

La Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005 ed il Regolamento attuativo DPGR n. 15/R del 26/03/2008, e le loro successive integrazioni e modificazioni, disciplinano l’apertura e l’esercizio delle strutture residenziali e semi-residenziali che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria.

Le suddette norme individuano le caratteristiche ed i criteri delle strutture residenziali e semi-residenziali soggette ad autorizzazione e quelle che devono solamente presentare la comunicazione di avvio attività.

Strutture soggette ad autorizzazione:

Sono tenute a richiedere l’autorizzazione le strutture di cui all’articolo 21, comma 1 della l.r. 41/2005, così di seguito suddivise:

a) strutture residenziali, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005, così articolate:

1) strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti;

2) strutture residenziali per persone disabili gravi con attestazione di gravità;

b) strutture residenziali a carattere comunitario, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, così articolate:

1) strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale;

2) strutture residenziali a carattere comunitario per persone adulte disabili in stato di dipendenza prevalentemente non in situazione di gravità;

c) strutture residenziali per l’accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera d) della l.r. 41/2005;

d) centri di pronta accoglienza per minori, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. 41/2005;

e) case di accoglienza e gruppi appartamento, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera f) della l.r. 41/2005;

f) servizi residenziali socio-educativi per minori, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera g) della l.r. 41/2005, così articolati:

1) comunità familiari;

2) comunità a dimensione familiare;

g) gruppi appartamento per adolescenti e giovani, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera h) della l.r. 41/2005;

h) strutture semiresidenziali, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera i) della l.r. 41/2005, così articolate:

1) strutture semiresidenziali per persone anziane;

2) strutture semiresidenziali per persone disabili;

3) strutture semiresidenziali per minori.

Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività:

1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione di avvio di attività le seguenti strutture:

a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;

b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale;

c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.


Requisiti

Le strutture, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell’allegato A del regolamento regionale 15/R del 2008, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Le strutture soggette a comunicazione di avvio attività devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all’interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

Requisiti professionali

Possesso dei requisiti professionali e delle qualifiche per le figure previste per gli organici delle strutture così come definiti dalla normativa.

Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrati.


Come si ottiene

La competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio o del titolo abilitativo a seguito di comunicazione di avvio attività è attribuita al comune ove lo studio ha sede. Pertanto le istante e le comunicazioni devono essere presentate in via telematica, mediante Portale regionale, al SUAP competente per territorio.

Strutture soggette ad obbligo di comunicazione:

La comunicazione è presentata in via telematica, tramite il Portale Regionale, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune nel cui territorio la struttura ha sede e

Strutture soggette ad autorizzazione:

L’istanza di autorizzazione in bollo è presentata al SUAP del comune nel cui territorio lo studio professionale ha sede in via telematica tramite il Portale Regionale.

L’autorizzazione deve essere richiesta o la comunicazione deve essere presentata mediante Sistema Regionale STAR


Note


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili

Riferimenti normativi


Dove andare

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