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Tatuaggi e piercing

Che cos'è

Tatuaggio è la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Piercing è la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.


Requisiti

Requisiti oggettivi:
disponibilità di un locale che sia conforme alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale o commerciale

Requisiti soggettivi morali:
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia

Requisiti soggettivi professionali (artt. 90 e 94 D.P.G.R. 47/R/2007):

La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si acquisisce con il superamento di un esame a seguito di un corso di formazione della durata di 600 ore;

 

Per accedere al corso occorre, alternativamente:

a) aver conseguito il diploma di istruzione di secondo ciclo; oppure

b) aver conseguito la qualifica professionale di secondo livello; oppure

c) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed avere esperienza lavorativa biennale.

La qualifica professionale di tecnico qualificato in piercing si acquisisce con il superamento di un esame a seguito di un corso di formazione della durata di 600 ore;

Per accedere al corso occorre, alternativamente:

a) aver conseguito il diploma di istruzione di secondo ciclo; oppure

b) aver conseguito la qualifica professionale di secondo livello; oppure

c) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed avere esperienza lavorativa biennale.

Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in tatuaggio, intendono svolgere attività di  piercing conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
Per essere ammessi all’esame finale è necessario lo svolgimento di un percorso formativo teorico-pratico della durata di 300 ore. Lo stage ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.
Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in piercing, intendono svolgere attività di tatuaggio, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
Per essere ammessi all’esame finale è necessario lo svolgimento di un percorso formativo teorico-pratico della durata di 330 ore. Lo stage ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

Nel caso in cui l’attività di piercing e/o di tatuaggio sia svolta da una società, sia artigiana che non artigiana, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

Le attività di tatuaggio o piercing possono essere svolte anche presso gli esercizi dove si svolgono attività di estetista e di acconciatore, purché in locali idonei dal punto di vista igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, e fermo restando l’obbligo dello specifico titolo abilitativo.

E’ vietato eseguire tatuaggi o piercing, ad eccezione del piercing auricolare ai minori di anni diciotto, senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento regionale.

E’ sempre vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni quattordici, ad eccezione del piercing al padiglione auricolare per il quale è comunque necessario il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate nella normativa regionale.

E’ altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sede anatomiche del corpo umano nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche e le parti sono indicate nel regolamento regionale.


Come si ottiene

L’invio della pratica si effettua tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 96.09.02 (tatuaggio e piercing).

Apertura, Trasferimento di sede e Ampliamento, o comunque le modifiche dei locali Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, il SUAEP si riserva di controllare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività e di adottare i necessari provvedimenti inibitori in caso di accertata assenza dei requisiti medesimi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro un termine fissato in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Subingresso

La comunicazione deve essere effettuata:

  • nel subentro tra vivi, entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda;
  • nel subentro per causa di morte, entro un anno dal decesso del titolare.

Il subentrante deve possedere i requisiti morali e professionali necessari per l’esercizio dell’attività e i locali non devono aver subito modifiche.

In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. Nelle imprese artigiane l’erede o gli eredi, previa istanza scritta da presentare al SUEAP entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l’attività, ma dovrà comunque essere svolta da un responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.

Sospensione dell’attività
È fatto obbligo all’esercente di comunicare al SUEAP la sospensione dell’attività di tatuatore e piercing per periodi superiori ai 30 giorni consecutivi.

La sospensione può avere durata massima di 6 mesi, salvo proroga in ipotesi di comprovata necessità, al termine dei quali l’interessato può riprendere regolarmente l’attività o comunicare la cessazione definitiva.

Cessazione
Il titolare dell’attività di tatuatore e piercing che intenda cessarla, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 giorni dalla cessazione, a darne comunicazione al SUAEP.

Affidamento di reparto
Il titolare dell’attività di tatuaggi o piercing strutturata per reparti ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, a uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti professionali.
Il titolare deve darne comunicazione al Comune a mezzo PEC con firma digitale entro 60 giorni dalla stipula del contratto di gestione.
Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.


Note

Normativa:

  • Legge Regionale Toscana 28/2004 “Disciplina delle attività di estetica e tatuaggio e piercing”
  • D.P.G.R. 47/R/2007 “Regolamento di attuazione della L.R. 28/2004”

Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Semplificazione amministrativa – Moduli unificati e standardizzati per attività produttive


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Dove andare

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