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Vendita al minuto di alcolici

14.11.2017- Aggiornati con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.16086 del 7.11.2017 alcuni moduli unici per eliminare da STAR la comunicazione all'Agenzia delle Dogane per la vendita al minuto di alcolici. Per maggiori informazioni vedi, nella sezione Altre informazioni utili, la nota 9.10.2017 dell’Agenzia delle Dogane sull’applicazione dell’art. 1, comma 178, della Legge 124/2017 in materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici soggetti ad accisa.

Che cos'è

In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici soggetti ad accisa, l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 504/95 è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art.1, comma 178, della Legge 124/2017.

La disposizione ha previsto l’esclusione dall’obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane per gli esercizi pubblici, per quelli di intrattenimento pubblico e per gli esercizi ricettivi .

Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, non sono ora più censiti dall’Agenzia delle Dogane, che mantiene i poteri di effettuare interventi e controlli.

La vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita, nonchè gli esercizi di somministrazione di alcolici, sono stati oggetto delle misure di semplificazione previste dal D.Lgs. 222/2016 (Madia 2), che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio art. 29, comma 2, del D.Lgs. 504/95. Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla Legge 124/2017, tale comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini tributari.

Va evidenziato che la disciplina delle accise conosce una nozione omnicomprensiva di esercizi di vendita di prodotti alcolici soggetti ad imposta, all’interno della quale gli esercenti la vendita al minuto si differenziano, per la particolare regolamentazione tributaria ad essi riservata, dagli esercenti la vendita all’ingrosso.

Per quanto qui interessa, la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale, inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadono quegli esercizi di vendita che nel modificato art. 29, comma 2, del D.Lgs. 504/95 costituiscono eccezione al generale obbligo di denuncia.

Sulla base di tale criterio, non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.

Ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova disposizione, seppur non esaustiva, non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. 504/95:

gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95 (alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari);

la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita (piccoli negozi, supermercati ed ipermercati);

gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche per il consumo sul posto (ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;

la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per cui ricorrono le medesime condizioni giustificative, si ritiene esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.


Requisiti


Come si ottiene


Note

Segnalazioni e precisazioni

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 504/1995, articoli 29 e 63

L.R.T. 62/2018Codice del Commercio

D.G.R.T. 646/2017 e relativo Allegato A contenente i moduli unici regionali


Responsabile

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Allegati e documenti


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