Vendite sottocosto
Che cos'è
Per vendite sottocosto si intendono le vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’Imposta del Valore Aggiunto (IVA) e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contributi riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati.
Requisiti
A chi è rivolto
Le vendite sottocosto possono essere fatte da negozi che, da soli o congiuntamente a quelli del gruppo di cui fanno parte, non detengono una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove hanno sede i negozi, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune 10 giorni prima della data di inizio e possono essere fatte solo 3 volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50.
Per poter effettuare un’altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell’anno.
Le comunicazioni che riguardano le vendite sottocosto devono essere e presentate al Comune almeno 10 giorni prima dell’inizio del sottocosto.
La presentazione può avvenire tramite PEC, allegando il modello compilato (v. in Modulistica) oppure direttamente dal Sistema regionale Star.
Sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, le vendite sottocosto relative a:
- Prodotti alimentari freschi e deperibili;
- Prodotti alimentari per i quali mancano meno di 3 giorni alla data di scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione;
- Prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- Prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- Prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile e a terzi, o ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
Le vendite sottocosto sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, anche:
- In caso di ricorrenza dell’apertura del negozio o della partecipazione al gruppo del quale il negozio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- In caso di apertura di un nuovo negozio;
- In caso di ristrutturazione totale dei locali, anche qualora si sia proceduto prima della ristrutturazione alla vendita di liquidazione;
- In caso di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
Rimane obbligo del titolare del negozio, nel caso intenda inviare messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, indicare in modo chiaro i prodotti venduti sottocosto, il numero minimo dell’unità di prodotti disponibili per ciascuna referenza ed il periodo temporale della vendita, nonché le relative circostanze nel caso di:
- Prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- Prodotti non alimentari difettati dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che comunque siano stai concretamente utilizzati prima della vendita.
Il titolare deve inoltre provvedere ad indicare, in modo inequivocabile, i prodotti sottocosto all’interno del negozio.
Documenti da presentare
- Comunicazione di vendita sottocosto, utilizzando il Modello predisposto dal Comune (presente in “Modulistica“);
- Elenco delle referenze poste in vendita;
- Procura speciale alla trasmissione, con documento del delegante, nel caso in cui la spedizione della comunicazione sia affidata ad un professionista.
Note
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Comunicazione di vendita sottocosto
Altre informazioni utili
Dove andare
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