Vendita di cose antiche e usate
Che cos'è
L’attività di vendita di cose antiche e usate era disciplinata dall’art. 126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 773/1931 e non poteva essere esercitata senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (poi il SUAP), che ne rilasciava una presa d’atto.
L’art. 126 TULPS è stato abrogato, con decorrenza 11 dicembre 2016, dall’art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (cosiddetto Madia 2), nell’ambito della nuova definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In attesa che il Ministero si pronunci definitivamente in merito alla questione, deve intendersi non abrogato l’obbligo per il commerciante, previsto dall’art. 128 TULPS, di tenere aggiornato il “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, autovidimato e la cui autovidimidazione viene presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). In tale Registro devono essere annotate le generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.
Requisiti
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
A seguito dell’abrogazione dell’art. 126 TULPS, per iniziare un’attività di vendita di cose antiche e usate non è più necessaria, con decorrenza 11 dicembre 2016, la presa d’atto.
Resta l’obbligo di tenere un “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, da autovidimare (v. in Modulistica) e presentare tramite Posta Elettronica Certificata PEC allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Note
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
Parere_Consiglio di Stato 15/2018 del 14/02/2018
Dove andare
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