Somministrazione accessoria ad attività principale
Che cos'è
Ai sensi dell’art. 53 della L.R.T. 62/2018 “Codice del Commercio” è consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali dove sia effettuata congiuntamente un’attività prevalente di:
- Spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- Sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
- Stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- Cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte;
- alberghi con ristorante.
In caso di attività congiunta, si intende prevalente quella per la quale viene utilizzata una superficie pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.
Requisiti
A chi è rivolto
Per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali sopra indicati occorre possedere:
- I requisiti di onorabilità indicati all’art. 11 della L.R.T. 62/2018 “Codice del Commercio”;
- I requisiti professionali indicati all’art. 12 della L.R.T. 62/2018 “Codice del Commercio”;
- Locale dove avviene la somministrazione conforme alle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria e conforme al D. M. 564/94 in materia di sorvegliabilità dei locali.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Per iniziare l’attività di somministrazione accessoria ad attività principale, modificarla o trasferirla occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) l’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR.
La SCIA ha efficacia immediata. Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 della L. 241/1990.
Documenti da presentare
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), completa degli allegati richiesti;
- SCIA sanitaria per i locali, con le relazioni e gli allegati richiesti dalla ASL;
- Certificato di impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge 26/10/1995, n. 447 (legge quadro sull’impatto acustico) e all’articolo 12 della legge regionale 89/98 con i criteri riportati nella deliberazione G.R.T. del 13/07/1999, redatto da un tecnico abilitato;
- Certificazione relativa al rispetto della pressione sonora, di cui al D.P.C.M. 215/99 e certificazione comprovante l’agibilità del locale ai sensi della L.R. 03/01/05 n.1;
- Planimetria del locale in scala 1:100 firmata da un tecnico abilitato indicante i mq di superficie di somministrazione e la suddivisione in aree funzionali dei locali.
Tempi e iter della pratica
La SCIA amministrativa e Sanitaria, se correttamente compilate e complete degli allegati richiesti, hanno efficacia dal giorno di presentazione.
Note
Responsabile
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Modulistica
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Dove andare
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