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Dpcm 13 ottobre 2020
E’ uscito un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.
Al Dpcm – ancora in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – sono allegati vari protocolli e le schede tecniche (All. 9) per le seguenti attività:
ATTIVITA’ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) E GUIDE TURISTICHE
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
Nuove schede tecniche per le attività
Con il DPCM 14 luglio 2020 vengono prorogate le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 fino al 31 luglio.
Vengono inoltre pubblicate le schede tecniche aggiornate per tutte le attività e le linee guida per gli utenti (Allegati 1 e 2).
In particolare, si riportano sotto le schede tecniche per le attività più diffuse:
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
COMMERCIO AL DETTAGLIO E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
Strutture ricettive: sospensione attività nel periodo di emergenza sanitaria
Con la LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 51 sono state apportate alcune modifiche alla L.R. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, con l’introduzione del termine massimo di sospensione pari a dodici mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali (art 30).
Ne consegue che – a partire dall’entrata in vigore della legge – ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione dell’attività, con rituale comunicazione al SUAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.
Per le strutture alberghiere che hanno ritenuto di chiudere dal 10 marzo in poi o per quelle non alberghiere che hanno ritenuto di non riaprire dal 18 maggio il termine di sospensione è da intendersi valido in ogni caso fino al 31 luglio 2020 ovvero il termine dello “stato di emergenza”.
CENTRI ESTIVI
Dal 15 giugno, sono possibili 4 diverse fattispecie:
- CENTRO ESTIVO PER BAMBINI 0-3 ANNI, organizzato necessariamente all’interno di strutture educative per la prima infanzia (nido, spazio gioco, centro per bambini e famiglie, nido in contesto domiciliare) già autorizzate/rinnovate, sempre e solo diurno
- CENTRO ESTIVO PER BAMBINI OLTRE 3 ANNI E ADOLESCENTI FINO AI 17 ANNI, organizzato nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche ecc), sempre e solo diurno
- CENTRO ESTIVO PER BAMBINI OLTRE 3 ANNI E ADOLESCENTI FINO AI 17 ANNI, organizzato utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc), sempre e solo diurno
- CAMPO ESTIVO PER BAMBINI OLTRE 6 ANNI, che prevede sempre il pernottamento
L’Ordinanza regionale n. 61 del 30/5/2020 ha fissato le modalità di realizzazione delle Attività ludico-ricreative per bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti.
Con Ordinanza regionale n. 66 del 12/6/2020 sono state dettate ulteriori misure relativamente ai Centri estivi 0-3 anni e ai Campi estivi.
In particolare:
– tutte le attività ludico-ricreative devono svolgersi sulla base delle Linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, così come recepite dalle varie Ordinanze regionali
– il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il Patto di corresponsabilità, finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19 (all. 2).
– I centri estivi da 0 a 3 anni possono essere attivati soltanto da chi possiede l’autorizzazione per lo svolgimento dei servizi educativi per la prima infanzia (art. 49 DPGR 41/R/2013), negli stessi locali e con personale qualificato.
– tutti i soggetti proponenti le attività di Centro estivo e Campo estivo con pernottamento devono presentare la relativa Comunicazione al Suap attraverso il portale regionale Star (v. anche finestra in alto a destra), accedendo dalla voce “COVID-19 Adempimenti” e scegliendo poi la specifica attività.
SALDI ESTIVI
La Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta n. 678 del 3 giugno 2020, ha stabilito che i saldi di fine stagione quest’anno inizieranno sabato 1° agosto 2020 e dureranno 30 giorni.
Nello stesso tempo, è sospeso il divieto di svolgere la vendita promozionale dei prodotti stagionali oggetto delle vendite di fine stagione nei 30 giorni precedenti alle suddette vendite.