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Approvato il nuovo Regolamento per la pubblicità e le affissioni

Con deliberazione n. 104 del 20/12/2019 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la pubblicità e le affissioni completo di Piano degli impianti (si veda anche la relativa localizzazione).
La relativa modulistica è disponibile in Modulistica e Diritti.

Si invitano gli interessati a prenderne visione

Spettacolo viaggiante. In vigore il regolamento modificato

Con deliberazione n. 95 del 28/11/2019, il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante.
Si invitano gli interessati a prenderne visione.

Saldi di fine stagione

La Regione Toscana, con delibera G.R. n. 1332 del 4/11/2019, ha definito la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale per l’anno 2020: i saldi inizieranno il 4 gennaio 2020 e dureranno per 60 giorni.

Fontanelli o casette dell’acqua. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

Si informa che i distributori di acqua destinata al consumo umano, sottoposta a processi di trattamento, noti come “fontanelle”, ”chioschi dell’acqua”, ”casette dell’acqua” e simili, che distribuiscono acqua, a volte a titolo gratuito ed a volte a pagamento, da consumare sia direttamente in loco sia dopo riempimento di appositi contenitori forniti dal gestore o portati dai consumatori, sono considerati vere e proprie attività di somministrazione.

Con Sentenza n. 10285/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, infatti, ha stabilito che le unità distributive aperte al pubblico di acqua destinata al consumo umano sottoposta a processi di trattamento variamente denominate (“fontanelle”, “case dell’acqua” e simili), attuano una “somministrazione di bevande”.

Si rende quindi necessario procedere con la costituzione dell’anagrafica di queste particolari strutture in quanto attività di somministrazione di bevande, specificando che i relativi gestori assumono la veste di “Operatori del settore alimentare” (OSA) e sono quindi soggetti al rispetto della disciplina vigente e in particolare agli obblighi di registrazione ex art. 6 del Regolamento CE 852/2004.

Tale registrazione si effettua sul portale regionale STAR selezionando la voce Endoprocedimento “ASL90” – sezione “Distributori” – voce “Distributori di acqua potabile – “casette dell’acqua”.

Nei Piani di Autocontrollo adottati devono essere individuati, per ciascuna unità distributiva, i relativi punti critici di controllo e predisposte analisi di laboratorio che contemplino sia il mantenimento dei parametri relativi alla potabilità dell’acqua sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua.

Si invitano dunque i gestori che non hanno effettuato la dovuta registrazione a provvedere entro e non oltre il 30 novembre 2019.

Denuncia vendita alcolici – CHIARIMENTI

Con Circolare RU 131411 del 20/9/2019 l’Agenzia delle dogane e dei  monopoli spiega le conseguenze del ripristino dell’obbligo di denuncia e licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici. In particolare:

a) per le attività di vendita avviate dal 30/6/2019, la comunicazione presentata al Suap (se sul portale Star si è attivato l’endoprocedimento ADM1) vale come denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per le attività di vendita avviate dal 29/8/2017 al 29/6/2019 (quando non era prevista la denuncia), occorre presentare la denuncia entro il 31/12/2019 all’Agenzia delle dogane e di monopoli, sul modello reperibile sul sito  https://www.adm.gov.it/portale/modulistica1

c) per le attività di vendita avviate prima del 29/8/2017 ma che non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza, occorre presentare la denuncia entro il 31/12/2019, come indicato al punto b)

d) per le attività di vendita attive prima del 29/8/2017 e già in possesso della licenza fiscale non è previsto nessun ulteriore adempimento. Ma, nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio (subingresso), l’attuale gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di procedere all’aggiornamento della licenza.

Infine, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata non sono soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

Nuova Pratica