Si informa che i distributori di acqua destinata al consumo umano, sottoposta a processi di trattamento, noti come “fontanelle”, ”chioschi dell’acqua”, ”casette dell’acqua” e simili, che distribuiscono acqua, a volte a titolo gratuito ed a volte a pagamento, da consumare sia direttamente in loco sia dopo riempimento di appositi contenitori forniti dal gestore o portati dai consumatori, sono considerati vere e proprie attività di somministrazione.
Con Sentenza n. 10285/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, infatti, ha stabilito che le unità distributive aperte al pubblico di acqua destinata al consumo umano sottoposta a processi di trattamento variamente denominate (“fontanelle”, “case dell’acqua” e simili), attuano una “somministrazione di bevande”.
Si rende quindi necessario procedere con la costituzione dell’anagrafica di queste particolari strutture in quanto attività di somministrazione di bevande, specificando che i relativi gestori assumono la veste di “Operatori del settore alimentare” (OSA) e sono quindi soggetti al rispetto della disciplina vigente e in particolare agli obblighi di registrazione ex art. 6 del Regolamento CE 852/2004.
Tale registrazione si effettua sul portale regionale STAR selezionando la voce Endoprocedimento “ASL90” – sezione “Distributori” – voce “Distributori di acqua potabile – “casette dell’acqua”.
Nei Piani di Autocontrollo adottati devono essere individuati, per ciascuna unità distributiva, i relativi punti critici di controllo e predisposte analisi di laboratorio che contemplino sia il mantenimento dei parametri relativi alla potabilità dell’acqua sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua.
Si invitano dunque i gestori che non hanno effettuato la dovuta registrazione a provvedere entro e non oltre il 30 novembre 2019.