Autorizzazione unica ambientale AUA
Che cos'è
Con il D.P.R. 59 del 13/06/2013 è stata introdotta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in sostituzione dei seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:
- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura (capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
- Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
- Autorizzazione generale (articolo 272 del del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
- Comunicazione o nulla osta impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 447 del 26/10/1995);
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del Decreto Legislativo 99 del 27/01/1992);
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006.
È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al SUAP.
Requisiti
A chi è rivolto
Le piccole e medie imprese ed i gestori degli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
La domanda deve pervenire al SUAP in modalità on line utilizzando esclusivamente il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), che già propone l’apposita modulistica approvata con decreto dirigenziale n. 17460 del 06/11/2018, con il quale il settore regionale competente ha provveduto ad aggiornare la modulistica AUA e quella di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e ad implementare la stessa con i modelli utilizzabili per le volture e per la variazione di AUA a fronte di cambio di ragione sociale / denominazione dell’intestatario della stessa (individuare l’attività specifica selezionandola dalla lista di categorie proposte e scegliere “adempimenti tecnici”).
In dettaglio:
- AMB 5.1 – Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
- AMB 5.2 – Comunicazione di cambio di titolarità ai fini della voltura di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2, Dlgs 152/2006 smi (SE NON IN AUA)
- AMB 10.1 – AUA
- AMB 10.2 – Comunicazione di cambio di titolarità ai fini di voltura
- AMB 10.3 – Comunicazione di variazione di denominazione o di regione sociale ai fini AUA
Il modulo per l’endoprocedimento AUA necessario viene proposto da STAR, come nell’esempio visualizzato che segue:
E’ sempre necessario scaricare il modulo AUA, compilarlo in ogni sua parte, firmarlo digitalmente e ri-caricarlo in STAR come sopra evidenziato.
La mancata allegazione del modulo AUA corretto, compilato e firmato digitalmente equivale a presentare al SUAP una pratica improcedibile.
La richiesta di AUA deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
L’AUA ha durata pari a 15 anni , ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento del SUAP. Il rinnovo deve essere richiesto dal gestore alla Regione, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 59/2013.
Documenti da presentare
- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (in “Altre informazioni utili“);
- Marca da bollo pari all’imposta vigente;
- Tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede, come specificato nella modulistica regionale contenuta in STAR;
- Attestazione del pagamento dei Diritti di segreteria SUAP a favore dell’Unione dei Comuni Val di Bisenzio (consulta “Costi e modalità di pagamento“);
Tempi e iter della pratica
La conclusione del procedimento deve avvenire:
- entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso in cui i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti abbiano durata pari o inferiore ai 90 giorni
- entro 120 giorni, qualora l’AUA sostituisca titoli con durata del procedimento superiore a 90 giorni.
VERIFICA DI CORRETTEZZA FORMALE DELL’ISTANZA AUA A CURA DEL SUAP
Note
Segnalazioni e precisazioni
Normativa di riferimento:
- D.P.R. n. 59 del 13/06/2013;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- Legge n. 447 del 26/10/1995;
- Decreto Legislativo n. 99 del 27/01/1992
- Decreto R.T. n. 17460 del 6/11/2018
- Delibera_R_T_n. 1332_03-12-2018_testo
- Delibera_n.1332_del_03-12-2018-Allegato-A
- Delibera_n.1332_del_03-12-2018-Allegato-B
- Delibera_n.1332_del_03-12-2018-Allegato-C
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Domanda AUA – modello 30/08/2017
Altre informazioni utili
VERIFICA DI CORRETTEZZA FORMALE DELL’ISTANZA AUA A CURA DEL SUAP
Delibera_n.1332_del_03-12-2018-Allegato-C
Dove andare
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