Home » Scheda » Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

Con nota protocollo del 154999 del 15.11.2017 (vedi Allegati e documenti), l’Azienda ASL richiama al rispetto delle “Linee d’indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” (D.G.R.T. n. 149 del 23/02/2016). Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso, gli organizzatori, effettuata la valutazione di rischio (Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione), devono osservare le seguenti indicazioni: Per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso: comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell’inizio; Per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato: comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio Emergenza Territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell’inizio; Per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato: comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio Emergenza Territoriale 118 almeno 45 giorni prima dell’inizio; Per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio: presentazione, anche alle competenti Commissioni di Vigilanza, se di competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni. La Commissione di Vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell’evento, verificherà la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione”. Disponibili in "Allegati e documenti" le circolari del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Prato riguardanti le condizioni di “safety” (sicurezza e tutela delle persone) e servizi di “security” (servizi di sicurezza) per la gestione di pubbliche manifestazioni.

Che cos'è

I locali di pubblico spettacolo e intrattenimento sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.

Il termine “locale” ha un’accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all’interno di edifici sia di aree all’aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, ma anche stadi, campi sportivi e luoghi per spettacolo o divertimento dove si presentano al pubblico, in luogo all’aperto, spettacoli o manifestazioni sportive.

I locali di pubblico spettacolo richiedono la verifica di agibilità di cui all’art. 80 TULPS, esclusa solo nell’ipotesi di cui all’art.1, comma 2 lett. a) del D. M. 19/08/1996, nella quale, comunque, è richiesto il deposito dei seguenti documenti:

  • Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite;
  • Dichiarazione di certificazione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato;
  • Approntamento di idonei mezzi antincendio.

Solo nell’ipotesi suddetta l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo può essere “autorizzata” ex art. 68 e 69 TULPS senza una preventiva verifica di agibilità ex art. 80 TULPS; in tutti gli altri casi è necessario un collaudo per il controllo sulle esigenze di sicurezza.

La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto stabilito dal D. P. R. 311/2001.

L’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, vale a dire la manifestazione di un pubblico spettacolo all’interno di un locale o luogo, può essere “autorizzata” in modo definitivo oppure temporaneo.

È “autorizzata” in modo definitivo, ad esempio, l’attività di pubblico spettacolo di un teatro per rappresentazioni teatrali: in un teatro che, previa verifica di agibilità ex art. 80 TULPS, ha ottenuto una autorizzazione all’esercizio attività di pubblico spettacolo consistente in rappresentazioni teatrali, queste ultime possono essere realizzate in modo continuativo.

Assumono, invece, carattere temporaneo quelle manifestazioni di pubblico spettacolo, realizzate per uno o più giorni, in luoghi aperti o chiusi, per le quali di volta in volta deve essere verificata l’agibilità del luogo “allestito” per la realizzazione dell’evento.

Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, nel caso di attività di pubblico spettacolo autorizzate in modo definitivo, siamo sempre in presenza di autorizzazione.

Nel caso di attività di pubblico spettacolo temporanee (manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo), può essere sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oppure sarà necessaria un’autorizzazione, a seconda dei casi.

È sufficiente la SCIA in caso di:

  • Tipologia 1: manifestazione all’aperto o al chiuso svolta senza specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, senza carichi sospesi, senza attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e senza pagamento del biglietto, fino a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00;
  • Tipologia 2: manifestazione all’aperto o al chiuso svolta con specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento di un biglietto, fino a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24.00.

È invece necessaria l’autorizzazione nei seguenti casi:

  • Manifestazione temporanea svolta in luoghi o locali con capienza inferiore alle 200 persone, ma che superi le ore 24.00;
  • Luoghi o locali con capienza superiore alle 200 persone.

Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi:

  • Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS);
  • Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

Requisiti oggettivi:

  • Disponibilità dei luoghi dove si svolgerà l’attività;
  • Destinazione d’uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio (nel caso di richiesta di agibilità definitiva di un locale);
  • Conformità alla normativa antincendio (D. P. R. 151/2011).

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per iniziare un’attività di pubblico spettacolo definitiva – Autorizzazione definitiva per locale di pubblico spettacolo è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione (vedi “Modulistica“) esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale STAR.

In caso di cessazione dell’attività, l’apposito modello di comunicazione (vedi sezione modulistica) va inviato attraverso il Portale Regionale, seguendo la procedura di modifica attività.

Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo – SCIA o la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea (vedi sezione Modulistica) devono essere inviate tramite il portale regionale STAR codice 90.04.04 R “Attività di pubblico spettacolo temporaneo”, e allegata la modulistica inserita nell’apposita sezione

 

Documenti da presentare

Per attività di pubblico spettacolo definitiva:

  • Modello di domanda di autorizzazione all’esercizio di locale di pubblico spettacolo;
  • Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure richiesta di esame progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza e asseverazione tecnica;
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP per pratiche sottoposte all’esame della Commissione Provinciale di Vigilanza;
  • Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato digitalmente;
  • Programma dettagliato dell’evento;
  • Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga
  • Documentazione necessaria ai fini dell’esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell’art. 1392 c.c.;
  • Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.

Per attività temporanee di pubblico spettacolo:

  • Modello di SCIA di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, oppure di domanda  di autorizzazione per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, opportunamente compilati in ogni parte e firmati digitalmente;
  • Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (quando necessaria);
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP per pratiche sottoposte all’esame della Commissione Provinciale di Vigilanza;
  • Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato digitalmente;
  • Programma dettagliato dell’evento;
  • Autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica rilasciata dall’Ufficio competente comunale  o dichiarazione di disponibilità dell’area privata o del locale privato, rilasciata dal proprietario/possessore dell’area;
  • Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga
  • Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell’art. 1392 c.c.;
  • Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.

Inoltre:

In caso di SCIA:

Tipologia 1:

  • Planimetria in scala 1:100
  • Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
  • Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici;
  • Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato.

Tipologia 2:

  • Relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica);
  • Planimetria in scala 1:100 corredata di piano di emergenza;
  • Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
  • Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
  • Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato.

In caso di autorizzazione:

  • Relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica), oppure richiesta di convocazione della Commissione Provinciale  di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure verbale di verifica di agibilità;
  • Planimetria in scala 1:100 corredata di piano di emergenza;
  • Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
  • Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
  • Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato;
  • Documentazione necessaria ai fini dell’esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tempi e iter della pratica

La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l’attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l’amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.

L’autorizzazione è, invece, l’atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l’amministrazione comunale esprime la volontà che l’attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l’istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.

La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa di riferimento:

  • TULPS, R. D. 773 del 18/06/1931, articoli 68, 69 e 80;
  • Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940;
  • D. Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
  • D.P.R. 311/2001 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS”;
  • L. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
  • D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
  • D. P. R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”;
  • Regolamento comunale delle attività rumorose;
  • L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Responsabile

Clicca qui per visualizzare le informazioni


Allegati e documenti


Modulistica

 scia manifestazione temporanea pubblico spettacolo

domanda-autorizzazione manifestazione temporanea pubblico spettacolo


Altre informazioni utili


Dove andare

Clicca qui per visualizzare le informazioni


Nuova Pratica