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Strutture ricettive: sospensione attività nel periodo di emergenza sanitaria

Con la LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 51 sono state apportate alcune modifiche alla L.R. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, con l’introduzione del termine massimo di sospensione pari a dodici mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali (art 30).

Ne consegue che – a partire dall’entrata in vigore della legge – ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione dell’attività, con rituale comunicazione al SUAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.

Per le strutture alberghiere che hanno ritenuto di chiudere dal 10 marzo in poi o per quelle non alberghiere che hanno ritenuto di non riaprire dal 18 maggio il termine di sospensione è da intendersi valido in ogni caso fino al 31 luglio 2020 ovvero il termine dello “stato di emergenza”.

Nuova Pratica