Comunicazione piercing all’orecchio
Che cos'è
Per piercing al padiglione auricolare si intende la perforazione dello stesso allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni.
Requisiti
Requisiti oggettivi
I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 47/R del 2 ottobre 2007.
Requisiti soggettivi morali:
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la pratica al Comune, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
Requisiti soggettivi professionali
L’effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare non richiede il possesso di requisiti formativi.
Come si ottiene
Per avviare l’attività di piercing al padiglione auricolare occorre fare una comunicazione alla USL competente tramite il SUAP del comune in cui si svolge l’attività. Tale comunicazione deve essere presentata 30 giorni prima l’inizio dell’attività.
Note
Normativa:
- Legge Regionale Toscana 28/2004 “Disciplina delle attività di estetica e tatuaggio e piercing”
- D.P.G.R. 47/R/2007 “Regolamento di attuazione della L.R. 28/2004”
- D.P.G.R. 12/R/2014 “Modifiche al regolamento di attuazione della L.R. 28/2004”
- D.C. 6/2014 “Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”
Responsabile
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