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Novità in materia di NOLEGGIO CON CONDUCENTE

La legge 11 febbraio 2019 n. 12 ha convertito con modificazioni il decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135.

In particolare, per effetto dell’abrogazione di alcune norme, sono tornate pienamente vigenti le modifiche alla L. 21/1992 introdotte dall’art. 29-quater del d.l. 207/2008. Pertanto:

– il vettore deve avere la SEDE OPERATIVA e almeno una rimessa all’interno del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione

– l’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente DEVONO avvenire presso la/le rimessa/e, con ritorno alla/e stessa/e

– l’inizio di un nuovo servizio potrà avvenire senza il rientro in rimessa A CONDIZIONE CHE sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla partenza dalla rimessa per il primo servizio, altre prenotazioni. E comunque i servizi devono iniziare e/o finire nella provincia o area metropolitana

– i veicoli adibiti al servizio di ncc DEVONO SOSTARE nelle rimesse a disposizione dell’utenza, quindi lo stazionamento deve essere fatto esclusivamente all’interno della rimessa

– il conducente è obbligato a compilare e conservare a bordo del veicolo il foglio di servizio e una copia conforme deve essere depositata presso la rimessa

Per maggiori informazioni in materia, si inviatano i conducenti a leggere la Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/1840/19/149/2019/01 del 28/02/2019

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