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Centro per bambini e famiglie: Autorizzazione all’apertura e al funzionamento

Per ciascun centro per bambini e famiglie l'invio telematico della domanda di autorizzazione deve avvenire separatamente dall'invio telematico della domanda di accreditamento.

Che cos'è

L’autorizzazione all’apertura e al funzionamento di un centro per bambini e famiglie, che accoglie bambini da 0 a 36 mesi insieme ai loro genitori o a un adulto accompagnatore, è rilasciata, con durata triennale, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 32/2002 e dal relativo regolamento regionale attuativo approvato con D.P.G.R. 41/R del 30/07/2013 e successive modifiche e integrazioni.

L’apertura di un centro per bambini e famiglie da parte di un soggetto privato, comportando valutazioni amministrative, urbanistiche, edilizie, sanitarie e pedagogiche, necessita della presentazione contestuale dei documenti necessari all’istruttoria delle pratiche relative a tutti tali aspetti.

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento di una nuova struttura ad uso centro per bambini e famiglie occorre che la struttura stessa sia in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dal regolamento regionale 41/2013 e s.m.i., nonché collocata in locali con destinazione d’uso SB (servizi d’istruzione di base), conformi alle prescrizioni tecniche e edilizie, alle certificazioni di conformità degli impianti e alle norme in materia igienico-sanitaria e in materia di sicurezza per le comunità educative, previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunali, e in particolare, tra queste ultime, dal Regolamento comunale per l’autorizzazione, l’accreditamento e la convenzionalità dei servizi educativi privati per la prima infanzia e dal regolamento edilizio.

 


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi:

Obblighi e requisiti del titolare/gestore: 

  • Assumere personale che abbia i titoli di studio previsti dalla vigente normativa, come più oltre dettagliati;
  • Applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, per tutti i profili professionali inseriti nel servizio, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste;
  • Dotarsi, all’interno dell’organico della struttura, di personale ausiliario numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, assicurando il minimo richiesto quantificato in un’ora giornaliera, principalmente per le funzioni di sporzionamento;
  • Impiegare personale (pedagogico, educativo, ausiliario) che non abbia riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione;
  • Non aver egli stesso riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione.

Requisiti del coordinatore pedagogico (uno tra i seguenti):

  • possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca
  • possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche, purché sia conseguito o si consegua entro il 31 agosto 2018 un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Il titolo di laurea non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico documentate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013.

Requisiti dell’educatore (uno tra i seguenti):

  • possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
  • master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
  • possesso di diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
  • possesso di diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale;
  • possesso di diploma di assistente comunità infantile;
  • possesso di diploma di dirigente di comunità;
  • possesso di uno dei titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore:

– coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio indicati all’art. 11 del D.P.G.R. 47/2003

– coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013, hanno intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.

Requisiti del personale ausiliario:

  • assolvimento dell’obbligo scolastico; il requisito non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013;
  • formazione obbligatoria HACCP e relativo aggiornamento periodico.

Entrambi i requisiti non sono richiesti a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione alla data di entrata in vigore del R.R.T. n. 41/2013.

 

Requisiti oggettivi:

Localizzazione dei locali in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di di servizio educativo in conformità degli strumenti urbanistici;

– Il servizio educativo è collocato di norma, in un edificio con destinazione esclusiva e qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale

– Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia urbanistica-edilizia, igienico-sanitaria, ambientale, sicurezza.

– rispetto dei requisiti funzionali e strutturali previsti dal Regolamento Regionale 41/R/2013

Si fa presente che con DECRETO 16 luglio 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO è stata approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Prima domanda di autorizzazione per avviare l’attività:

Deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 88.93.2R come avvio attività.

Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione in scadenza:

Entro la scadenza del triennio di validità, il titolare del centro per bambini e famiglie deve presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP),in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 88.93.2R e la voce Altri adempimenti amministrativi, selezionando poi l’endoprocedimento Rinnovo autorizzazione / accreditamento servizi prima infanzia.

Il titolare dovrà scaricare, compilare, firmare digitalmente e ricaricare il modulo proposto dal portale.

Dovrà inoltre compilare, firmare digitalmente e caricare il modello di Autodichiarazione sul sistema di alert.

 

Per l’autorizzazione all’apertura ed il funzionamento:

Modulo di domanda di autorizzazione/rinnovo autorizzazione;

Moduli di dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità di se stesso come titolare, degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio;

Modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti di autorizzazione, completa dell’elenco del personale impiegato e con l’indicazione della relativa normativa contrattuale applicata ai dipendenti;

Progetto pedagogico, progetto educativo carta del servizio;

Regolamento di gestione;

Pagamento dei diritti segreteria SUAP;

Documento di identità della persona firmataria, in corso di validità;

Nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Inoltre, occorre presentare:

  • Relazione tecnica urbanistico-edilizia;
  • Estremi dell’ultimo titolo edilizio abilitante e dell’agibilità;
  • Relazione tecnica sulla tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
  • Planimetrie e sezioni quotate in scala 1:100 con indicazione degli spazi e degli arredi;
  • Schema tecnico del sistema di smaltimento delle acque di scarico, con localizzazione delle fosse biologiche o di altri impianti di depurazione dei reflui;
  • Attestazione di rispetto della normativa antincendio di cui al DPR 151/2011;
  • Dichiarazione di  conformità ai sensi della L. 37/2000;
  • Relazione ottemperanza norme abbattimento barriere architettoniche;
  • Relazione previsionale di clima acustico in relazione all’art. 8 comma 3 L. 447/95 e documentazione di previsione di impatto acustico art. 8 comma 4 L. 447/95;
  • Relazione tecnica descrittiva dell’attività esercitata;
  • Documento di identità della persona firmataria;
  • Nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

Costi e modalità di pagamento

Pagamento dei diritti segreteria SUAP
In sede di inoltro telematico della domanda occorre una marca da bollo da € 16,00.

Al momento del ritiro dell’autorizzazione occorre un’altra marca da bollo da € 16,00.


Note

Normativa regionale di riferimento:


Responsabile


Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare


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